(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 28 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 1 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), e' aggiunto il seguente: "2-bis. I contributi sono concessi anche ai soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di trasporto pubblico con autobus o dai concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale.".