(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 14 del 28 marzo 2000)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
                         la seguente legge:


                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 1
    1.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio
1995,  n.  15  (Interventi regionali per investimenti nel settore del
trasporto pubblico collettivo di persone), e' aggiunto il seguente:
      "2-bis.  I  contributi  sono  concessi anche ai soggetti la cui
costituzione sia promossa dai concessionari di trasporto pubblico con
autobus  o dai concessionari di linee funiviarie in servizio pubblico
per   realizzare   e  gestire  sistemi  di  tariffa  unica  integrata
regionale.".